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INDIRIZZO

via Gesso, 28

37010 Sega di Cavaion Veronese (VR)

Agevolazioni fiscali

è un progetto della

Associazione Comunità dei Giovani Oltre il Confine O.d.V.

C.fisc. 93186420233 iscritta al RUNTS nr. 53645

https://cdgoltreilconfine.it

CDG Oltre il Confine è una Organizzazione di Volontariato (ODV)

iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Pertanto ad essa si applicano le disposizioni previste dalla

Legge 83, c1 D. Lgs. 117/1917 in materia di

Erogazioni Liberali a favore degli Enti del Terzo Settore.


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CDG Oltre il Confine O.d.V. vive ed opera sul territorio anche grazie alle donazioni che riceve da Enti, Società e privati.

La donazione rappresenta per il donatore una modalità per lasciare una traccia del proprio passaggio, ricordare i propri cari, ricordare l’azienda di cui si è titolari, ricordare e sostenere le opere, i progetti, le idee che si hanno a cuore.

Di seguito verranno trattati gli aspetti e i benefici fiscali che riguardano:

  • EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETA’
  • EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE  FISICHE

Le erogazioni possono essere fatte in denaro contante, tramite operazioni bancarie tracciabili, in natura. Per tutte queste modalità CDG Oltre il Confine O.d.V. rilascia una ricevuta fiscalmente rilevante, ma solo per le erogazioni effettuate tramite operazioni bancarie tracciabili o in natura vi è la possibilità di accedere ai benefici fiscali che  saranno di seguito illustrati.

 

EROGAZIONI EFFETTUATE DA ENTI E SOCIETA’

Per le erogazioni effettuate tramite operazioni bancarie tracciabili o in natura da Enti o Società è prevista la sola possibilità di deduzione dal reddito imponibile nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato

Qualora tale deduzione superi il reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

 

EROGAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE  FISICHE

Per le erogazioni effettuate tramite operazioni bancarie tracciabili o in natura da persone fisiche sono previste due differenti possibilità:

  1. Deduzione dal reddito imponibile: nel caso in cui la persona fisica opti per la deduzione della donazione dal reddito imponibile, l’importo deducibile sarà al massimo pari al 10% del reddito complessivo dichiarato. Qualora tale deduzione superi il reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere riportata negli anni successivi ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
  2. Detrazione dall’imposta sul reddito: nel caso in cui la persona fisica opti per la detrazione della donazione dall’imposta sul reddito, l’importo detraibile sarà pari al 35% su una donazione massima di 30.000 euro.

Spetta alla persona fisica scegliere la formula più conveniente tra deduzione e detrazione.

 

RICORDA:

Per godere dei benefici fiscali previsti è necessario:

  1. indicare nel contesto della donazione la ragione sociale, l’indirizzo e la partita IVA dell’azienda o il nome cognome e codice fiscale della persona alla quale l'associazione invierà la ricevuta a seguito della donazione;
  2. effettuare la donazione tramite operazioni bancarie tracciabili ovvero effettuate mediante sistemi che permettano la loro tracciabilità.

Per richiedere la ricevuta e per avere maggiori informazioni non esitare a contattarci.

 

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

Il decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”, stabilisce che le agevolazioni fiscali inerenti  la deduzione dal reddito imponibile o la detrazione dall’imposta sul reddito si applicano anche alle erogazioni liberali in natura, cioè alle donazioni di  beni mobili e immobili

Il decreto definisce anche le modalità di calcolo del valore dei beni oggetto delle deduzioni o detrazioni:

  • in via generale il valore del bene donato è calcolato in base al valore normale, così come definito dal TUIR;
  • nel caso di cessione di bene strumentale detenuto dall’Ente o dalla Società, il valore della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento;
  • nel caso della cessione di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa o di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, la deduzione è calcolata con riferimento al minore tra il valore normale e il valore attribuito alle rimanenze finali;
  • nel caso in cui il valore del bene non sia oggettivamente determinabile o superi i 30.000 euro è obbligatoria una perizia giurata che ne attesti il valore.

Per ottenere la deduzione dal reddito imponibile la donazione deve essere accompagnata da un atto scritto in cui:

  • il donatore descrive analiticamente i beni donati, indica i relativi valori e, nel caso, allega la perizia giurata riferita a non oltre 90 giorni prima del trasferimento del bene;
  • l'Associazione si impegna ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Caso particolare della donazione in natura è costituito dalle donazioni di eccedenze alimentari, medicinali, articoli di medicazione, prodotti destinati all’igiene e cura della persona, articoli di cancelleria, libri e vestiario in genere. In tal caso, come previsto dalla Legge 166/2016, non opera la presunzione di cessione, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa e l’IVA relativa al loro acquisto o i costi sostenuti per la loro fabbricazione è interamente detraibile.

Allo scopo di evitare un uso distorto e illegittimo delle disposizioni fiscali di favore (irrilevanza come ricavo ed esenzione Iva), sono previsti i seguenti adempimenti:

  • il donatore deve emettere per ogni cessione gratuita un documento di trasporto o documento equipollente;
  • per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro, il donatore è esonerato dall’obbligo di trasmettere telematicamente agli uffici dell’amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare; 
  • l'Associazione deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui vanno indicati gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni ricevute e in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.